Art. 10.
(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).

      1. Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti

 

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in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l'esercizio delle sue funzioni.